Art. 242 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 242. 1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell’articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268 comma 7.


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