Art. 742 bis c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 742 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.


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