Art. 403 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 403. 1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile (1).

(1) Comma aggiunto dall’Articolo 5, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 267.


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