Articolo 429. 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c e f .
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all’imputato che non erano presenti all’udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.