Art. 165 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 165. 1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Articolo 166. 1. Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.


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