Art. 2192 c.c. Codice Civile

Articolo 2192. Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti l’interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.


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