Articolo 430. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 430. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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