Articolo 106. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).
Art. 106 c.c. Codice Civile
Art. 104 »
« Art. 107
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: