Art. 357 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 357. Le ordinanze con le quali l’istruttore abbia dichiarato, a norma dell’articolo 350 secondo comma, la inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, ovvero l’estinzione del procedimento d’appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall’articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma.

Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall’Articolo 350 secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perchè il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l’udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall’Articolo 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile.

Articolo abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Articolo 358. L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.


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