Art. 797 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 797. La Corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1 che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano;

2 che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

3 che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

4 che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5 che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

6 che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7 che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Ai fini dell’attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d’appello che ne dichiara l’efficacia.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.


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