Art. 395 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 395. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1 se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra 1;

2 se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.

3 se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

4 se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5 se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6 se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull’Articolo 360, n. 4, del codice di procedura civile ed affette dall’errore di cui all’Articolo 395, n. 4, c.p.c..

Con successiva sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’Articolo 395, prima parte, e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del numero 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.


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