Articolo 80. L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore, al pretore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.