Articolo 668. Se l’intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell’intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore 1.
Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 terzo comma, è liberata.
L’opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili 2.
L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno una cauzione all’opponente.
1 La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore.
2 Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.