Art. 703 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 703. 1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il Ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sè dell’interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l’eventuale consenso all’estradizione. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all’atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.

4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonchè di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.


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