Art. 572 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 572. Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l’offerta non supera di almeno un quarto il valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.

Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all’incanto.

Si applica anche in questo caso la disposizione dell’articolo 577.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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