Art. 446 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 446. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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