Articolo 341. L’appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
L’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza 1.
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
1 Comma aggiunto dall’Articolo 34, L. 21 novembre 1991, n. 374.