Art. 62

1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-

ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.

2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.


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