Art. 433 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 433. L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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