Art. 409 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 409. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1 rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;

2 rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3 rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4 rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5 rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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