Art. 407 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 407. Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’Articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


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