Articolo 478. Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 478 c.p.c. Codice di Procedura Civile
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