Articolo 360. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1 per motivi attinenti alla giurisdizione;
2 per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4 per nullità della sentenza o del procedimento;
5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio 1.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
1 L’alinea del primo comma è stato così modificato dall’Articolo 59, L. 26 novembre 1990, n. 353.