Art. 360 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 360. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1 per motivi attinenti alla giurisdizione;

2 per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4 per nullità della sentenza o del procedimento;

5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio 1.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 L’alinea del primo comma è stato così modificato dall’Articolo 59, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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