Art. 554 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 554. Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.


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