Art. 669-7 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 669. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Articolo aggiunto dall’Articolo 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.


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