Art. 348 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 348. L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

Se l’appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Articolo così sostituito dall’Articolo 54, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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