Articolo 337. L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 1.
Quando l’autorità di una sentenza è invocata in diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
1 Comma così sostituito dall’Articolo 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Articolo 338. L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’Articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.