Art. 366 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 366. Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità:

1 l’indicazione delle parti;

2 l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3 l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

4 i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

5 l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto 1.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell’Articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

1 Numero così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 366"