Art. 366 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 366. Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità:

1 l’indicazione delle parti;

2 l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3 l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

4 i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

5 l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto 1.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell’Articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

1 Numero così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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