Art. 127 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 127. L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.


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