Art. 174 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 174. Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.


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