Articolo 1927. In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non […]
Art. 1928
Articolo 1928. I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725). […]
Art. 1929
Articolo 1929. Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali […]
Art. 1930
Articolo 1930. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennit dovuta al riassicurato, salva […]
Art. 1931
Articolo 1931. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, […]
Art. 1932
Articolo 1932. Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 […]
Art. 1933
Articolo 1933. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta […]
Art. 1934
Articolo 1934. Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, […]
Art. 1935
Articolo 1935. Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Art. 1936
Articolo 1936. E’ fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione efficace anche […]
Art. 1937
Articolo 1937. La volont di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938
Articolo 1938. La fideiussione pu essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest’ultimo caso […]
Art. 1939
Articolo 1939. La fideiussione non valida se non valida l’obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da […]
Art. 1940
Articolo 1940. La fideiussione pu essere prestata cos per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941
Articolo 1941. La fideiussione non pu eccedere ci che dovuto al debitore, n pu essere prestata a condizioni pi onerose. […]