Art. 529

Articolo 529. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo […]

 

Art. 530

Articolo 530. Sull’istanza di cui all’articolo precedente il pretore fissa l’udienza per l’audizione delle parti. All’udienza le parti possono fare […]

 

Art. 531

Articolo 531. La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo […]

 

Art. 532

Articolo 532. Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinchè […]

 

Art. 533

Articolo 533. Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le […]

 

Art. 534

Articolo 534. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce […]

 

Art. 535

Articolo 535. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato […]

 

Art. 536

Articolo 536. Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e […]

 

Art. 537

Articolo 537. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di […]

 

Art. 538

Articolo 538. Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti. Se delle cose invendute […]

 

Art. 539

Articolo 539. Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore […]

 

Art. 540

Articolo 540. La vendita all’incanto si fa per contanti. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo […]

 

Art. 541

Articolo 541. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il […]

 

Art. 542

Articolo 542. Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il pretore non l’approva, ognuno di essi […]

 

Art. 543

Articolo 543. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di […]