Articolo 512. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo assoggettato […]
c.p.c. Codice Procedura Civile
Il testo online del codice italiano di procedura civile, riportato in articoli consultabili in ordine crescente per agevolare la lettura.
Art. 513
Articolo 513. L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del […]
Art. 514
Articolo 514. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1 le cose sacre […]
Art. 515
Articolo 515. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, […]
Art. 517
Articolo 517. Il pignoramento, quando non v’è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. […]
Art. 519
Articolo 519. Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi nè fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che […]
Art. 520
Articolo 520. L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti […]
Art. 521
Articolo 521. Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, nè il […]
Art. 522
Articolo 522 . Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato […]
Art. 523
Articolo 523. L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. […]
Art. 524
Articolo 524. L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente […]
Art. 525
Articolo 525. Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido […]
Art. 526
Articolo 526. I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente partecipano all’espropriazione dei mobili […]
Art. 527
Articolo 527. Ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, […]
Art. 528
Articolo 528. I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione […]