Art. 538 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 538. Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione per il prezzo fissato a norma dell’articolo 535 secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.


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