Art. 526 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 526. I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


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