Articolo 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.