Articolo 683. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete, del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila (1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.