Art. 381 c.c. Codice Civile

Articolo 381. Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità (att. 131).

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.


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