Art. 2907 c.c. Codice Civile

Articolo 2907 Attività giurisdizionale. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio (Cod. Proc. Civ. 69).

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).


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