Art. 568 c.p. Codice Penale

Articolo 568. Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


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