Articolo 393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.