Articolo 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
Art. 470 c.p. Codice Penale
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