Art. 465 c.p. Codice Penale

Articolo 465. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire sessantamila.


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