Articolo 678. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a lire quattrocentottantamila.
Art. 678 c.p. Codice Penale
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