Art. 152 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

1. L’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.

2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica e venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.


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