Articolo 138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero. Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
Art. 138 c.p. Codice Penale
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