Art. 304 c.p. Codice Penale

Articolo 304. Cospirazione politica mediante accordo. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo (1).

(1) Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato che “compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate artt. 330, 304, 305 cod. pen. in tutti quei casi rispetto ai quali l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’Articolo 40 Cost., ed a rendere in conseguenza possibile l’applicazione dell’esimente di cui al cit. Articolo 51 cod. pen.”.


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