Art. 2443 c.c. Codice Civile

Articolo 2443. L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese (2381).

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell’atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell’Articolo 2436.


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