Articolo 271. Associazioni antinazionali. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.