Art. 161 c.p. Codice Penale

Articolo 161. Effetti della sospensione e della interruzione. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.


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